Settore Commercio Ambulante

  

La legislazione sul commercio ambulante 

La presente legge disciplina il commercio su aree pubbliche e persegue le seguenti finalità:

  • la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
  • la tutela del consumatore, con particolare riferimento all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
  • l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
  • la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari;
  • la tutela attiva e l'ammodernamento delle aree mercatali anche attraverso forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati.

La disciplina di cui alla presente legge non si applica agli imprenditori agricoli che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi nonché per la sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 7, comma 7

 

 

 

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