Legislazione
Agenzie di viaggio e turismo
Detto che la normativa di riferimento per il settore Turismo è rappresentata dal Testo Unico sul Turismo, n. 42/2000 e successive modifiche, elenchiamo di seguito una guida legislativa utile per capire dal punto di vista normativo alcuni capisaldi della categoria "Agenzie di viaggio"
Definizione e attività
1. Sono agenzie di viaggio e turismo (di seguito definite agenzie di viaggio) le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:
a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;
b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico;
c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese di cui alla lettere a) e b) e di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico.
2. Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita ed intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio ai sensi della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.), ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 «Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"»; le agenzie di viaggio svolgono altresì, ai sensi della medesima C.C.V. e del D.Lgs. n. 111/1995, singole attività preparatorie e successive, connesse e finalizzate alla stipula e alla esecuzione dei contratti di viaggio.
3. Rientrano tra le attività delle agenzie di viaggio:
a) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero;
b) l'organizzazione e realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettive e visite guidate di città;
c) la prenotazione e la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo o altri tipi di trasporto;
d) la realizzazione di punti di informazione al pubblico, l’informazione e l’assistenza ai propri clienti, nonché l’accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
e) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, ovvero la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
f) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.
4. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lett. a) possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 92 purché si tratti di viaggi collettivi «tutto compreso», organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altresì stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 90.
